Il Marchio Comunitario consente di poter ottenere con un'unica domanda un brevetto valido su tutto il territorio della Comunità Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia), nel senso che tale marchio potrà essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità.
Il Marchio Comunitario coesiste con i sistemi nazionali di registrazione di ciascun paese europeo. Quindi un marchio nazionale anteriore prevale nei confronti di un marchio comunitario e viceversa.
Per depositare un marchio internazionale e' obbligatorio aver depositato predententemente un identico marchio nazionale. Quindi, il deposito del marchio internazionale, permette di estendere la protezione del Vostro marchio nazionale in uno o piu' Paesi designati fra i 76 aderenti all' Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo).
Con il marchio internazionale potete tutelare esclusivamente le classi gia' presenti nella precedente domanda nazionale o al limite eliminarne alcune, ma mai aggiungerne.
Priorità: Se il marchio internazionale verrà depositato entro sei mesi dal deposito nazionale, la protezione internazionale partirà dalla data del deposito nazionale. Altrimenti il Vostro marchio risultera' tutelato all'estero solo a partire dalla data di deposito del marchio internazionale.
La registrazione del marchio dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda e non dovrete pagare nulla prima della scadenza.